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Contributi Inps Gestione separata 2015



Pubblicate dall'Inps le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l'anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata; Circolare del 05.02.2015 n. 27


ATTENZIONE:
Il Decreto Milleproroghe ha bloccato al 27% (+0,72%) l'aliquota 2015 dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps da parte dei titolari di partita IVA non iscritti ad altra forma di tutela previdenziale, mentre nulla cambia per i NON titolari di partita IVA, per i quali l'aliquota resta al 30,72%, e per i pensionati o iscritti in altra gestione previdenziale obbligatoria, per i quali l'aliquota resta al 23,5%. Ecco i chiarimenti dell'Inps forniti con Circolare dell'11.03.2015 n. 58 sulle modifiche apportate.
 
L'Inps con Circolare del 5 febbraio 2015 n. 27 ha definito anche per quest'anno le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l'anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata.

E' confermata l'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015

Liberi professionisti e Collaboratori

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

30,72%
(30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

23,50%

 

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l'anno 2015, è di € 100.324,00. Per l'anno 2015 il minimale di reddito è pari a € 15.548,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 23,50 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota del 30,72 per cento avranno l'accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

Ripartizione dell'onere contributivo

Aziende Committenti

Resta confermata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria -si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

Indice della Circolare:

1. Aliquote contributive e di computo
2. Massimale annuo di reddito
3. Minimale – Accredito contributivo
4. Ripartizione dell’onere contributivo
5. Compensi erogati entro il 12 gennaio 2015


Fonte: Inps