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Disciplina dei depositi Iva: i chiarimenti dell'Agenzia



Chiarimenti in merito alla disciplina dei depositi Iva, i luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all’interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e poi viene estratta; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 24.03.2015 n. 12


Con Circolare del 24 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate riepiloga le questioni interpretative relative alla disciplina dei depositi IVA, anche alla luce delle problematiche trattate in sede di interpello nonché del pronunciamento della Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 17 luglio 2014, in causa C-272/13, rinviando, ove necessario, alla disciplina doganale e alla relativa prassi in considerazione delle strette connessioni che intercorrono tra la regolamentazione dei depositi IVA e quella dei depositi doganali.
 
Dal punto di vista fiscale, i depositi IVA agevolano gli scambi di beni in ambito intracomunitario, rendendo possibile trasferire la merce da un Paese membro all’altro evitando di assoggettare ad imposta i singoli passaggi.
 
In particolare il sistema del deposito IVA consente che, per determinate operazioni effettuate mediante l’introduzione dei beni nel deposito, l’IVA, ove dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.
 
La disciplina dei depositi IVA è regolata dall’articolo 50- bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, introdotto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, in linea con i principi comunitari contenuti negli artt. 154 e ss. della direttiva 2006/112/CE ed ha lo scopo di evitare che ai beni comunitari venga riservato un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per i beni provenienti da Paesi terzi, che possono essere introdotti in depositi appositamente costituiti ai fini doganali senza pagamento dell’imposta fino al momento della loro importazione.
 
La predetta disciplina, finalizzata a semplificare e rendere più agevole i rapporti commerciali nell’ambito comunitario, risolve in particolare le questioni connesse alla applicazione dell’IVA in caso di stoccaggio in Italia di merci da parte di soggetti identificati in altro Stato membro, nonché in alcune ipotesi di “transazioni a catena”.
 
Infatti, per le transazioni e le prestazioni che vengono effettuate mentre i beni permangono nel deposito IVA, l’assolvimento dell’imposta è differito al momento in cui i beni vengono estratti per l’immissione in consumo.
 
Il quadro normativo relativo ai depositi IVA è completato dall’art 34, comma 44, del DL n. 179 del 2012, il quale, limitatamente alle prestazioni di servizi di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. h), del D.L. n. 331 del 1993, prevede l’applicazione del regime del deposito IVA, e quindi il differimento del pagamento del tributo al momento dell’estrazione delle merci, anche nell’ipotesi in cui le stesse vengano prese in consegna dal depositario e custodite in spazi limitrofi al deposito, senza la necessaria introduzione fisica dei predetti beni nel deposito stesso.

Fonte: Agenzia delle Entrate