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Regime contributivo agevolato artigiani e commercianti forfetari



Chiarimenti dell'Inps sul regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfetario, previsto dalla Legge n. 190/2014, e modificato dalla Legge di Stabilità 2016; Circolare Inps del 19.02.2016 n. 35


Con Circolare del 19 febbraio 2016 n. 35 l'Inps fornisce chiarimenti in ordine al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfetario.

In particolare viene chiarito che i soggetti interessati continuano ad essere individuati ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge n. 190/14, si tratta, pertanto, di persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Come il precedente regime agevolato, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda.

La domanda per l'agevolazione contributiva dovrà essere inviata entro il 28 febbraio secondo le modalità descritte con Messaggio Inps n. 286 del 25 gennaio 2016, con apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

L'adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda.

Nel caso in cui la domanda venga presenta oltre il termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.


Fonte: Inps