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Comunicazione annuale Black List al 20 settembre 2016



Rinviato al 20 settembre il termine per l'invio della Comunicazione annuale relativa alle operazioni con soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata (Black List); Provvedimento del 25.03.2016 n. 45144


Con Provvedimento del 25 marzo 2016 n. 45144 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 20 settembre 2016 il termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l’invio dei dati.

Le motivazioni specificate nel provvedimento:

L’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di soggetti black list con cadenza mensile o trimestrale.

L’articolo 21 del d.lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto una prima semplificazione delle modalità di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list, sostituendo la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

L’art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha abrogato la disciplina di cui ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’articolo 110 del TUIR che dettava specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.

In ragione dell’evoluzione del quadro giuridico con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dei termini previsti dal punto 8.2 del provvedimento del 2 agosto 2013 per consentire ai contribuenti di transitare più agevolmente dalla modalità di comunicazione delle informazioni relative alle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata su base mensile e trimestrale a quella su base annuale.


Fonte: Agenzia delle Entrate