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Imposta di bollo su certificati e quietanze: due casi di esenzione



Con due Risoluzioni l'Agenzia ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione a due diverse fattispecie, i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali e le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale; Risoluzione del 18.04.2016 n. 24 e 25


L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 18 aprile 2016 n. 24/E e 25/E ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione a due diverse fattispecie, in particolare ha chiarito che, con risoluzione n. 24, sono esenti dall’imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari in quanto funzionali al procedimento giurisdizionale, e, con risoluzione n. 25, sono state valutate esenti dal bollo anche le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali (articolo 5, comma 4, della tabella annessa al Dpr 642/1972).

In merito alla prima questione a seguito dell'entrata in vigore del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115, l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.
L'introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali "... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali".
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall'imposta di bollo.
Inoltre è stato precisato il significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali", nel senso che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Sulla base di tali principi, deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora 'antecedenti', 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giurisdizionali.

In merito alla seconda questione, relativamente al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze oggetto del quesito, si osserva che l'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00, per ogni esemplare, per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo 13, l'imposta non è dovuta
"quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) …".

In deroga a tale principio, l'articolo 5, comma 4, della tabella, annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), esenta in modo assoluto, dall'imposta di bollo, tra l'altro, gli "Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".

Considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, oggetto del presente interpello, è irrogata nell'esercizio di potestà amministrativa, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell'ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella.
Ne consegue, che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5.


Fonte: Agenzia delle Entrate