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Esenzione IMU per i coadiuvanti del CD, e per le società di persone costituite da IAP e CD



Con nota 20535 del 23.05.2016, il MEF conferma l'esenzione da IMU per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, e estende le agevolazioni alle società di persone costituite da IAP e CD


Con la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art.1, comma 13, è stata introdotta l'esenzione IMU per i terreni agricoli poseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

Il dato innovativo della norma è contraddistinto dal fatto che l'esenzione, se sono soddisfatte i requisiti, è prevista per tutti i terreni, indipendentemente dalla loro ubicazione, superando così il vecchio sistema altimetrico.  I requisiti per godere dell'agevolazione sono due:

  1. requisito oggettivo → possesso/conduzione di un terreno agricolo
  2. requisito soggettivo→ qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1 D.lgs 99/2004, iscritti alla previdenza complementare.

Per quanto riguarda il familiare coadiuvante, la nota 20535 pubblicata il 23 maggio 2016 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiarisce che:

  • il requisito oggettivo è soddisfatto se il coadiuvante risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola di cui è titolare un componente del nucleo familiare.
  • il requisito soggettivo è soddisfatto se il coadiuvante risulta iscritto negli elenchi previdenziali appositi come coltivatore diretto nel nucleo familiare del titolare dell'azienda .

Attenzione: se il coadiuvante possiede anche altri terreni concessi in affitto o in comodato ad altri soggetti, tali terreni sono sottoposti a tassazione.

La seconda grande precisazione contenuta nella norma è che la qualifica di IAP "possa essere riconosciuta, alle condizioni e nei limiti previsti nell'art.1 del D.LGS 99/2004 alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile.

La nota chiarisce inoltre che: " le agevolazioni in questione si applicano anche nel caso in cui i coltivatori diretti e IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che continuano a coltivare direttamente in qualità di soci".

Ricapitolando, possono godere delle agevolazioni tributarie e creditizie:

  • i soci delle società di persone esercenti attività agricole,
  • in possesso delle qualifica di CD o IAP.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze