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Modifiche ai decreti attuativi del Jobs act approvate in via preliminare



Per limitare l’abuso dei buoni lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare i dati del lavoratore, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 10.06.2016 n. 119


Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi:

  • 15 giugno 2015, n. 81,
  • e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Nello specifico, di seguito si dà conto delle modifiche apportate ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act.

In particolare tra le modifiche apportate al Decreto legislativo n. 81 del 2015, segnaliamo quelle riguardanti il  lavoro accessorio (i cosiddetti voucher), che sono essenzialmente due, la prima è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher, e prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

La seconda esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

In allegato il testo del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri.


Fonte: Governo Italiano