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Trasmissione fatture e corrispettivi: i primi chiarimenti per l'invio



Primi chiarimenti dell'Agenzia nella Circolare del 07.02.2017 n. 1, sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute


L’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.

In attuazione della delega, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Per il 2017, primo anno di attuazione della disposizione in esame, l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.

Con Circolare del 7 febbraio 2017 n. 1/E che qui alleghiamo, vengono forniti i primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione del file dei “Dati fattura” (tracciato xml) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

INDICE
Premessa

  1. Dato relativo alla “natura” dell’operazione
  2. Dato relativo al “numero” del documento
  3. Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”
  4. Ulteriori chiarimenti
  5. Chiarimenti relativi alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)
  6. Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)

Fonte: Agenzia delle Entrate