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Gestione separata INPS: aliquote 2020



Aliquote contributive immutate, massimale e minimale di reddito per il 2020 per gli iscritti alla Gestione separata INPS - Circolare 12 del 3 febbraio 2020


L'Inps con Circolare 12 del 3 febbraio 2020  ha comunicato le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito  2020  e gli importi dei contributi minimi da versare per gli iscritti alla Gestione separata.

Si tratta ricordiamo di :

  1. collaboratori e figure assimilate 
  2. liberi professionisti

Ciascuna categoria, a sua volta, ha aliquote differenziate per  :

  • i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2020 è confermata ancora al 24% per entrambe le categorie (collaboratori  e liberi professionisti).

Per i Collaboratori e figure assimilate    nella Tabella seguente, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2020 :

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23%

(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72%

(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Pensionati  e soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 Per i Professionisti

A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%. Resta confermata l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997  per la tutela  della maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera,congedo parentale).

 In sintesi:

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%

(25,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

L’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. 

MASSIMALI E MINIMALI DI REDDITO 

Per l'anno 2020 il massimale di reddito è pari a 103.055,00. Quindi  le aliquote  si applicano facendo riferimento ai redditi fino al raggiungimento del massimale.

Per l'anno 2020 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.

CONTRIBUZIONE MINIMA

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.953,00

24%

€ 3.828,72

€ 15.953,00

25,72%

€ 4.103,11

€ 15.953,00

33,72%

€ 5.379,35

€ 15.953,00

34,23%

€ 5.460,71

 


Fonte: Inps