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Appalti superiori a 200mila euro e ritenute: i primi chiarimenti delle Entrate



La nuova normativa sulle ritenute e compensazioni effettuate nell’ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200mila euro: primi chiarimenti nella Circolare 1/2020


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000,00 euro (Circolare del 12.02.2020 n. 1/E) in particolare su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione.

Vengono illustrati inoltre gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiariti alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Ricordiamo che l’articolo 17-bis del dlgs 241/1997, (introdotto dall'art. 4 del Decreto fiscale - Decreto n. 124/2019) ha introdotto una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

Il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Gli obblighi

Ogniqualvolta si rientri nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis e non ricorrano le cause di esonero di cui al successivo comma 5, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali sono soggetti a tre differenti obblighi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogarsi successivamente:

  1. Divieto di compensazione
    In primo luogo, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 17-bis, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
  2. Invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente
    In secondo luogo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 17-bis, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il termine ultimo per il predetto adempimento è fissato in cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.
    Di conseguenza, qualora il pagamento delle retribuzioni sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell’opera, il predetto termine scadrà ordinariamente il secondo mese successivo a quello di riferimento della busta paga.
  3. Sospensione dei pagamenti da parte del committente
    In terzo ed ultimo luogo, a carico del committente, vi è l’obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, qualora entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del d. lgs. n. 241 del 1997:
    • sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero
    • risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Infine rammentiamo che i nuovi obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 17-bis (che esclude appunto l’applicazione dell’intero articolo 17-bis).


Fonte: Agenzia delle Entrate