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Anticipo Cassa integrazione: circolare INPS N.78 del 27.6.2020



Scadenze e modalità di richiesta della CIG FIS e CIG in deroga, anche continuativa dopo il DL 52 2020


E' stata pubblicata sabato 27 giugno l'attesa circolare INPS n. 78   sulla Cassa integrazione alla luce delle modifiche apportate dal dl 52 2020 del 16 giugno.

L'istituto  si focalizza  sulle novità del Decreto rilancio e del dl n. 52/2020  in tema di:

  • cassa integrazione ordinaria,
  • assegno ordinario e
  • cassa in deroga

con pagamento diretto dell'INPS con anticipo del 40 per cento entro 15 giorni dalla richiesta.

La materia è quanto mai confusa per la stratificazione di norme creata dai decreti intervenuti a modificare i precedenti. (L'Inps ha pubblicato sul tema i messaggi nn. 2503, 2489,  2501) . 

L'Inps afferma che "la disciplina dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO) limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione  ossia dal 18 giugno 2020" .  Ma successivamente precisa di ritenere conforme alla finalità del legislaltore l'applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

In sintesi , la circolare descrive le seguenti scadenze  per richiedere l'anticipo:

Per i  datori di lavoro che hanno presentato già la domanda prima del 18 giugno:

  • se non hanno ancora inviato il modello SR41,  è possibile inoltrare di nuovo l’istanza entro il 3 luglio;
  • se non intendono attivare l’anticipo del 40% devono solo inoltrare il modello Sr41 entro il 15 luglio 2020 

I datori di lavoro che hanno iniziato a usufruire delle cinque settimane prima del 18 giugno, ma non hanno ancora presentato la domanda, hanno tempo:

  • fino al 3 luglio se intendono attivare il pagamento diretto con pagamento dell’anticipo del 40%,
  • fino al 17 luglio se non chiedono l'anticipo  (articolo 1, comma 2 del Dl 52/2020);

Per i periodi di cassa integrazione successivi alle prime 9 settimane ( cinque settimane) iniziati  dopo il 18 giugno, i termini ordinari sono:

  • entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione oraria se intendono attivare l’anticipo del 40%
  • entro la fine del mese successivo, se non intendono avvalersi di tale anticipo.

In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Segnaliamo che sulla  scadenza  del 3 luglio si è creata una diatriba intepretativa  tra soggetti ugualmente autorevoli. Il Sole 24 Ore ha segnalato e condiviso una differente interpretazione , rispetto a quella dell'INPS, da parte dell'ufficio Studi delle Camere,    per cui la norma del DL 52 2020  "stabilisce per “tutte” le prestazioni il termine di presentazione, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; in via transitoria, il termine è posto al 17 luglio 2020 "   evidenziando che  «In tal modo, si definisce un quadro uniforme, valido anche per i periodi pregressi, assorbendo i vari termini posti dalle norme finora vigenti».

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro invece è intervenuta sostenendo  la correttezza della data del 3 luglio  sulla base delle lettura letterale della nuova norma. Sarebbe auspicabile  dunque un  chiarimento da parte dell’Inps affermano gli esperti del Sole,  ma  a questo punto l'interpretazione piu prudente (cioe  il rispetto della scadenza di domani  3 luglio ) potrebbe essere preferibile.

Con la circolare  del 1 luglio è infine intervenuto il Ministero del lavoro chiarendo che il termine del 3 luglio non è perentorio ma ordinatorio per cui le suddette richieste possono essere validamente presentate entro il 17 luglio 2020.

La modalità di  richiesta 

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere. In particolare:

  1. per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”.
  2. Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”.
  3. Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

L’Inps afferma che nel rispetto della normativa autorizzerà le domande di anticipazione e  il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento ( in particolare  dalla data indicata nel protocollo).

Prevedendo un  significativo afflusso di domande a pagamento diretto con richiesta di anticipazione,  l'istituto raccomanda  di porre particolare attenzione nel presentare la domanda  "sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi ( ad es. comunicazioni Uniemens , correttezza dei beneficiari) , che alla presenza di tutti i requisiti "

Per velocizzare la procedurea sarà effettuato infatti un controllo centralizzato e non da parte degli uffici territoriali. L' esito  sarà consultabile dall’azienda accedendo alla sezione «Esiti della procedura dell’anticipo».

L'importo dell'anticipo viene calcolato prendendo a riferimento il 40% del valore orario del massimale della cassa integrazione (1.199,72/173), moltiplicato per il numero di ore di prestazione richiesta dall’azienda.

Successivamente, per il pagamento a saldo il datore di lavoro dovrà inviare all’Inps un unico modello “SR41” con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

 


Fonte: Inps