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5 per mille: le nuove modalità di iscrizione in Gazzetta Ufficiale



Tutto ciò che bisogna sapere per gli enti interessati all’iscrizione agli elenchi di riparto del 5‰ dell’Irpef nel Dpcm del 23.07.2020 pubblicato in GU; ecco il testo completo


Con la pubblicazione in GU n. 231 del 17 settembre 2020 del Dpcm del 23 luglio 2020, è stata definita la nuova disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Il presente Dpcm abroga e sostituisce il precedente Dpcm del 23 aprile 2010 e il Dpcm del 7 luglio 2016.

In particolare vengono definite nel dettaglio modalità e termini di accreditamento, ai fini dell'accesso al riparto del contributo del cinque per mille, per:

  • gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell'art. 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
  • gli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
  • gli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

nonchè, le modalità per il pagamento del contributo e gli obblighi in capo ai beneficiari.


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