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Il decreto Green Pass diventa legge: dove serve la certificazione verde



Dove serve la certificazione verde COVID-19: il Decreto Green Pass n. 105/2021 diventa legge, ecco il testo coordinato con la legge di conversione del 16.09.2021 n. 126


Il Decreto Green Pass n. 105/2021 è stato convertito nella legge del 16.09.2021 n. 126, con modificazioni, pubblicata in GU del n. 224 del 18.09.2021.

Scarica il testo del Decreto Green Pass (Decreto legge del 23.07.2021 n. 105) coordinato con la legge di conversione del 16 settembre 2021, n. 126.

Ricordiamo che il testo era stato approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 15 settembre, con 189 voti favorevoli, 32 contrari e due astensioni, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 23.07.2021 n. 105 (Decreto Green Pass), recante misure urgenti per l'emergenza da Covid-19 e la sicurezza delle attività sociali ed economiche, sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il decreto legge n. 105/2021 così come modificato, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l’attuale fase di emergenza.

Tra le novità, segnaliamo:

  • estensione al 30 novembre 2021 della somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.
  • durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, elevata da 9 a 12 mesi,
  • possibilità di effettuare il test molecolare eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, per ottenere il green pass.

Queste alcune delle principali novità rispetto al testo originale, ma vediamo ora dove è necessario avere il green pass.

Dove serve il Green Pass

Vediamo quali sono le modifiche introdotte relativamente all'Impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

L’articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, inserendo l’articolo 9-bis nel D.L. 52/20215 (comma 1), prevede una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, con efficacia dal 6 agosto 2021.

Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone).
    Una disposizione inserita in sede referente specifica che la condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. 
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre, fiere, convegni e congressi;
    Una nuova disposizione inserita in sede referente, prevede che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento.
    Una norma inserita in sede referente specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente8);
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica, inserita in sede referente
  • concorsi pubblici. 

Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. 

Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti, nel frattempo possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. 

Il rinvio ad un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prospetta, dunque, una revisione o integrazione della disciplina attuativa in materia di certificazioni verdi COVID-19, posta dal D.P.C.M. 17 giugno 2021, al quale si rinvia per le modalità di verifica, da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività, del possesso della certificazione. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione delle norme. 

Vengono poi dettate (comma 2) alcune norme di coordinamento delle disposizioni introdotte con l’articolo 9 del citato D.L. 52/2021 (Certificazioni verdi-COVID-19).

Con una modifica introdotta in sede referente è stato poi disposto che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sia disposto con legge dello Stato.


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