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Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione



Pubblicato in GU il Decreto del 27.10.2023 n. 151 contenente il Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare


Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare. 

Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151

Il testo disciplina:

  • l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione; 
  • i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
  • le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
  • i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
  • le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
  • le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.

Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.

Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

Compenso del mediatore familiare

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. 

Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del 21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:

  • del compenso dovuto al professionista, 
  • delle spese, 
  • degli oneri e dei contributi, 
  • nonche' il totale di tali voci. 

Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

  • bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
  • media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
  • alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.

Fonte: Gazzetta Ufficiale