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Detraibilità spese mediche fasi



Agenzia delle entrate - Risoluzione 167/E del 25/11/2005


OGGETTO : Richiesta di parere art. 15, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La Federazione Nazionale Dirigenti di XX, ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine al corretto trattamento fiscale delle spese sanitarie rimborsate dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dirigenti di XX (FASI) ai dirigenti in pensione.

Il FASI, sostenuto finanziariamente con i contributi erogati dalle aziende e dagli stessi lavoratori, ha lo scopo istituzionale di garantire ai dirigenti iscritti, in servizio o in pensione, prestazioni di carattere sanitario ed assistenziale integrative di quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Come noto, ai sensi dell'art. 15 (già art. 13-bis), comma 1, lett. c), del Tuir, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro.

Il predetto art. 15 specifica, inoltre, che si considerano rimaste a carico del contribuente e danno luogo, pertanto, a detrazione d'imposta, anche le spese mediche rimborsate al contribuente per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

In via preliminare, si osserva che secondo le istruzioni fornite dalla scrivente con la risoluzione del 28 maggio 2004, n. 78, il trattamento tributario delle spese sanitarie che hanno dato luogo al rimborso, a fronte dei contributi versati al FASI, è diverso a seconda che i contributi stessi siano versati a favore di dirigenti in servizio oppure in pensione.

In particolare, per i dirigenti in servizio le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi versati al FASI, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non possono essere detratte dall'imposta dovuta dal contribuente ai sensi del richiamato art. 15 del Tuir.

Al contrario, i contributi erogati dai dirigenti in pensione o in loro favore, per i quali non è consentita alcuna deduzione, non precludono la detrazione delle spese mediche dagli stessi sostenute (per la parte che eccede 129,11 euro) anche se le stesse sono rimborsate dal FASI.

Ciò premesso, si fa presente che il FASI stipula apposite convenzioni con alcune fra le case di cura ritenute qualitativamente più idonee al fine di rendere un migliore servizio ai propri iscritti.

In virtù di tali convenzioni il fondo si impegna a rimborsare direttamente alle strutture sanitarie suddette il costo delle prestazioni che le stesse hanno reso a favore degli iscritti.

Proprio con riferimento al pagamento delle spese mediche, riguardanti dirigenti pensionati, che il FASI ha effettuato direttamente nei confronti di tali case di cura convenzionate e non del dirigente, sotto forma di rimborso, è sorta la questione oggetto dell'istanza.

In particolare, alcuni Centri di Assistenza Fiscale hanno ritenuto non spettante la detrazione IRPEF in relazione a tali spese mediche, asserendo che, nel caso di pagamento diretto da parte del FASI, non si sarebbe in presenza di un "rimborso" ai sensi del richiamato art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir e, pertanto, mancherebbe il presupposto (sostenimento della spesa) che legittima la relativa detrazione.

A parere della scrivente il beneficio fiscale in questione deve ritenersi applicabile in favore dei dirigenti in pensione, anche nell'ipotesi in cui la spesa medica sia direttamente sostenuta dal FASI, sulla base di convenzione con la struttura sanitaria.

Ciò in quanto il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure, nell'ambito delle convenzioni che il FASI stipula con le case di cura.

Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati dal FASI alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria.

Conseguentemente il dirigente risulta intestatario delle fatture emesse dalle case di cura non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dal FASI.

Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario (pagamento diretto da parte del FASI alla case di cura convenzionate) determina, in sostanza, gli stessi effetti del "rimborso" previsto dall'art. 15 del Tuir.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, per il dirigente in pensione le spese mediche sostenute sono integralmente detraibili dall' IRPEF ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se una parte delle stesse, secondo le modalità sopra esposte, sono state pagate direttamente dal FASI alle case di cura convenzionate.


Fonte: Agenzia delle Entrate