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Ias - deduzione oneri di tipo previdenziale-assicurativo



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 10 agosto 2007 n. 221


Oggetto: Istanza d’interpello - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di alcuni oneri di tipo previdenziale assicurativo - Articolo 66 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 - Articolo 109 del TUIR.

Secondo l'Agenzia delle Entrate i contributi al "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" sono deducibili esclusivamente nell'esercizio in cui "vengono corrisposti".
La deroga ai principi generali in materia di determinazione del reddito d'impresa contenuta nell'articolo 66 del decreto legge n. 331 del 1993, opera, infatti, in maniera generalizzata e, quindi, per tutte le imprese, ivi comprese quelle che, applicando gli Ias, non sembrerebbero soggiacere all'obbligo di imputazione delle predette somme secondo il "criterio di cassa".

Fonte: Agenzia delle Entrate