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Esenzione plusvalenze da start-up



Agenzia delle Entrate - Circolare del 10 Aprile 2009 n. 15


Chiarimenti in merito alla disposizione secondo la quale le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

Indice

1. PREMESSA
2. AMBITO OGGETTIVO
3. REQUISITI TEMPORALI PER L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE
4. OBBLIGO DI REINVESTIMENTO DELLE PLUSVALENZE
5. MECCANISMO DELL’AGEVOLAZIONE
5.1 Cessione di partecipazione non qualificata
5.1.1 Regime dichiarativo
5.1.2 Regime del risparmio amministrato
5.1.3 Regime del risparmio gestito
5.1.4 Chiusura dei rapporti con l’intermediario
5.2 Cessione di partecipazione qualificata
6. IMPORTO MASSIMO DELLA PLUSVALENZA ESENTE
7. DECORRENZA

Fonte: Agenzia delle Entrate