Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Acquisto casa: opzione per il prezzo-valore solo nell'atto di stipula



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 9 Giugno 2009 n. 145


Quando un privato acquista una casa, su richiesta di quest'ultimo, la base imponibile delle cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (requisito oggettivo), poste in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (requisito soggettivo), venga individuata nel “valore catastale” anziché “nel valore venale in comune commercio”, e che il corrispettivo venga dichiarato in regime di indifferenza fiscale, in deroga alla previsione di carattere generale secondo cui l’imposta va applicata sul maggiore tra il “valore” ed il corrispettivo pattuito (art. 51, comma 1, TUR).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, la richiesta al notaio da parte dell’acquirente deve avvenire “all'atto della cessione”, escludendo la possibilità che la dichiarazione, possa essere contenuta in un atto integrativo successivo al negozio traslativo.

Questo per la necessità di garantire la certezza nei rapporti giuridici e di tutelare il reciproco affidamento tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. La scelta compiuta all’atto del trasferimento di volersi avvalere della disciplina del prezzo-valore, produce, infatti, conseguenze immediate in ordine all’attività di controllo degli Uffici, inibendo i poteri di rettifica (articolo 52, comma 5-bis, TUR). Non è ipotizzabile, ad esempio, che l’attività di accertamento sul valore avviata dall’Ufficio, possa essere inibita dall’acquirente attraverso la presentazione di un atto integrativo diretto a chiedere l’applicazione del meccanismo del prezzo-valore.

Fonte: Agenzia delle Entrate