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Nuovi limiti bilanci abbreviati e consolidati



Dlgs n. 285 del 07/11/2006


DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n.285

Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2006, n. 277.

Il Decreto apporta delle modifiche all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile, relativamente al Bilancio in forma abbreviata, e all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in merito all'obbligo di stesura del bilancio consolidato. Si riporta il testo vigente dell'art. 2435-bis del codice civile, come modificato dal presente decreto: «Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata).

- Le societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

 

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.

 

Inoltre:

Ai sensi dell'art. 27,co.1, D.Lgs. n. 127/91, come modificato dal presente decreto, non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 14.600.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

- 29.200.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.


Fonte: Gazzetta Ufficiale