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Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate



L'Agenzia delle Entrate illustra la Disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Deferred Tax Asset), con la Circolare del 28.09.2012 n. 37


Con la Circolare del 28 settembre 2012 n. 37 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della
trasformazione delle DTA (Deferred Tax Asset) in credito d’imposta, ovvero della disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.

Indice della Circolare:

1. PREMESSA
2. DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE (ARTICOLO 2, COMMI DA 55 A 58, DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225 )
2.1. TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI PERDITA D’ESERCIZIO (COMMI 55 E 56)
2.2. TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI PERDITE FISCALI (COMMA 56-BIS)
2.3. TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE IN CASO DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA O ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURE CONCORSUALI O DI GESTIONE DELLE CRISI
3. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA (COMMA 57)
4. APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DA PARTE DI SOCIETÀ ESTERE CHE OPERANO IN ITALIA MEDIANTE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE
5. ASPETTI SANZIONATORI


Fonte: Agenzia delle Entrate