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Impianti fotovoltaici: possono fruire della detrazione del 36% se posti al servizio dell'abitazione



Applicabilità della detrazione fiscale del 36% (50% per le spese sostenute entro il 30.06.2013), alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, solo se posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente; questi i chiarimenti dell'Agenzia con Risoluzione del 02.04.2013 n. 22


L’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione del 36% (50% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013), deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.
Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 2 aprile 2013 n. 22.
 
La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n. 84/E del 2012, ris. n. 13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007).
 
Si ricorda che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per cento e il limite di spesa di euro 48.000 a euro 96.000 (art. 11, comma 1,del d.l. n. 83 del 2012).
 
Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero competente ha evidenziato che l’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta, prevede che le tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il successivo comma 5 stabilisce che le medesime tariffe sono alternative, fra l’altro, al meccanismo dello scambio sul posto.
La normativa di riferimento, dunque, disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici. Il Ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia cumulabile con la detrazione fiscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe possono essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate