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Donazioni: la tassazione applicabile agli atti di risoluzione per “mutuo consenso”



L'Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale da applicare agli atti di risoluzione per "mutuo consenso" di un precedente atto di donazione; Risoluzione n. 20/E del 14.02.2014


L’atto di risoluzione per “mutuo consenso” di un precedente atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro. Al contrario, nell'ipotesi in cui venga pattuito un corrispettivo per la risoluzione del precedente atto di donazione, troverà applicazione l'imposta proporzionale di registro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014, contrariamente al precedente indirizzo fornito con la Risoluzione n. 329/E del 2007.
 
Per quanto riguarda le imposte dirette, la risoluzione ha precisato che il periodo dei 5 anni rilevante ai fini della tassazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, deve essere determinato a partire dalla data di acquisto dell'immobile da parte dell'originario donante. La plusvalenza è costituita dalla differenza fra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il costo sostenuto dall'originario donante.
 
 
 

Fonte: Agenzia delle Entrate