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Semplificazioni fiscali: il Dlgs pubblicato in Gazzetta



Il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, il primo provvedimento attuativo della delega di riforma fiscale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.11.2014 n. 277 ed entrerà in vigore il 13 dicembre 2014; Dlgs del 21.11.2014 n. 175


Ecco pubblicato in GU del 28.11.2014 n. 277, il primo provvedimento attuativo della Legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014, il decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175 contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in attuazione della delega di cui alla Legge 23/2014.,
 
Oltre all'introduzione della Dichiarazione precompilata sono previste tante altre semplificazioni fiscali per le persone fisiche, ne elenchiamo brevemente alcune.
 
Art. 10 Spese di vitto e alloggio dei professionisti
Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, di conseguenza questi ultimi non dovranno riaddebitare in fattura tali spese al committente, né potranno dedurle dal proprio reddito di lavoro autonomo. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
 
Art. 11 Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare (in precedenza la soglia era di euro 25.822,84).
In merito alla documentazione da allegare, la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi, la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario, la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge, i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni, possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. 
 
Art. 30 Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi
La detrazione IVA per l'acquisto di omaggi, non prodotti o commercializzati dall'impresa, sarà totale se il costo unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50,00 euro (come già avviene per la deduzione del loro costo).
 

Fonte: Gazzetta Ufficiale