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Monitoraggio fiscale e le nuove regole spiegate dall'Agenzia



Semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti con attività estere detenute in Paesi collaborativi e importanti disposizioni atte a rafforzare le attività di contrasto alla frodi internazionali attuate mediante l’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito, i chiarimenti dell'Agenzia con Circolare del 23.12.2013 n. 38


L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 23 dicembre 2013 n. 38/E fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole sul monitoraggio fiscale degli investimenti all'estero, nuove regole introdotte con le modifiche al decreto legge n. 167/1990 da parte della Legge Europea 2013.
 
Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, le modifiche introdotte dalla Legge europea 2013, sono finalizzate a ridurre e a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria per i quali va compilato l’apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché a riformulare le relative sanzioni.
 
La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nel periodo d’imposta di riferimento e senza limite di importo. A quest’ultimo proposito, la richiamata disposizione di attuazione ha privilegiato l’esigenza di alleggerire, per quanto possibile, il contenuto della dichiarazione delle attività estere nei casi in cui esse siano detenute in Paesi collaborativi, piuttosto che prevedere un limite di importo generalizzato riferito all’obbligo di monitoraggio.
 
Bilanciando queste semplificazioni, sono state introdotte importanti disposizioni atte a rafforzare le attività di contrasto alla frodi internazionali attuate mediante l’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito.
Le modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale, mutuando alcuni dei principi fondanti la struttura dell’antiriciclaggio, completano il quadro normativo in materia creando un modello omogeneo di governo del sistema di controllo fiscale e valutario degli investimenti all’estero.
 
E’ ora stabilito, come principio di carattere generale, che su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi.
 
La norma introduce altresì un prelievo alla fonte a titolo d’acconto per talune tipologie di redditi di capitale e redditi diversi sinora sottoposte ad imposizione solo nell’ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.

La legge europea 2013 apporta, infine, notevoli semplificazioni anche con riferimento agli adempimenti di monitoraggio cui sono tenuti gli intermediari finanziari, allineando i limiti e gli strumenti già adottati dai medesimi soggetti ai fini delle disposizioni previste in materia di antiriciclaggio, mutuandone i presupposti applicativi e con l’adozione dell’unica soglia di 15.000 euro del valore dei trasferimenti da segnalare. Su tale intervento normativo verranno fornite apposite istruzioni operative.

Fonte: Agenzia delle Entrate