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Benefici per il gasolio da autotrazione del II° trimestre 2015



La dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione deve essere presentata entro il 31 luglio 2015; Nota delle Dogane del 23.06.2015


Scade il 31 luglio il termine entro il quale gli autotrasportatori dovranno presentare la dichiarazione per fruire dei benefici sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015 per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Dogane con Nota n. 71811/RU del 23 giugno 2015.
 
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2015) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2015.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
 
Importo rimborsabile
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015.
 
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
 
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.