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White list: ecco l'elenco dei paesi collaborativi aggiornato al 9 agosto 2016



L'elenco dei paesi collaborativi white list nel testo del decreto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 9 agosto 2016


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2016 

Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.». (16A06123) (GU Serie Generale n.195 del 22-8-2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da
soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di
informazioni;
Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto
legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il
quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6,
comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni e'
aggiornato con cadenza semestrale;
Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti
indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti
del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo
scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo
scambio di informazioni sono i seguenti:
Albania
Alderney
Algeria
Anguilla
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belgio
Belize
Bermuda
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Camerun
Canada
Cina
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica del Congo)
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Curacao
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Gibilterra
Giordania
Grecia
Groenlandia
Guernsey
Herm
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
Jersey
Kazakistan
Kirghizistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Moldova
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d'America
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Thailandia
Trinitad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia.»;
b) dopo l'art. 1, e' aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art.
11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono
eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli
Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni
dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti,
non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello
scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico
bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: Padoan 
 
 

Fonte: Gazzetta Ufficiale