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Iva e-commerce: pubblicato in GU il dlgs con le nuove regole dal 1° luglio 2021



Pubblicato in GU il dlgs n. 83/2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 e Direttiva (UE) 2019/1995 di semplificazione degli obblighi Iva per le operazioni di e-commerce


In vigore dal 1° luglio 2021 le nuove disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Pubblicato in GU n. 141 del 15.06.2021 il Decreto legislativo del 25 maggio 2021 n. 83 che era stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 26.02.2021 recependo così le disposizioni contenute nelle Direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero.

In particolare recepisce:

  • gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE (scarica il testo) e la direttiva 2009/132/CE (scarica il testo) per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni 
  • e la direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Le norme UE mirano a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (MOSS, acronimo di Mini One Stop Shop).

La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto "e-commerce", che ha l'obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro. Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione. 

Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell'IVA sul commercio elettronico e di ridurre l'onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le "piattaforme elettroniche", facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell'UE.

Il testo si compone di 10 articoli così suddivisi:

  • gli articoli 1, 2 e 10 disciplinano il regime IVA applicabile alle vendite a distanza (c.d. "e-commerce").
  • gli articoli da 3 a 8 recano norme concernenti il profilo sanzionatorio, norme di coordinamento con l'ordinamento vigente e norme per l'attuazione delle nuove disposizioni.
  • l'articolo 9 reca disposizioni finanziarie prevedendo un incremento del Fondo perinterventi strutturali di politica economica (FISPE) pari a 55,14 milioni per il 2021 e a 110,28 milioni annui dal 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1,comma 1, lettere a) e b) (comma 1). Inoltre stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame, fatta eccezione perquanto indicato nel comma 1, non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

La disciplina applicabile dal 1° luglio 2021 riguarda le seguenti operazioni:

  1. le vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 14, paragrafo 4, comma l, e articolo 14-bis,paragrafo 2, della direttiva IVA);
  2. le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi (articolo 14, paragrafo 4,comma 2, e articolo 14-bis, paragrafo l, della direttiva IVA);
  3. le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea a non soggetti passivi, facilitate tramite l'uso interfacce elettroniche (articolo 14-bis, paragrafo 2, della direttiva IVA);
  4. le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Unione europea, ma non nello Stato membro di consumo.

Direttive UE del Pacchetto E-Commerce

Occorre ricordare inoltre che le direttive in recepimento fanno parte del c.d. "pacchetto e-commerce", composto dai seguenti atti normativi:

  • direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sulvalore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, e dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019;
  • direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA, come modificato dalregolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, e dal regolamento diesecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019;
  • regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazioneamministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, come modificatodal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del5 dicembre 2017.

I regolamenti europei sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri senza necessità didisposizioni di recepimento, l'attuazione dei regolamenti, come puntualizza il Governo, rende tuttavia necessario l'adeguamento dei sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA.


Fonte: Gazzetta Ufficiale