Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate



Retribuzioni lavoro dipendente ai fini previdenziali: minimali e massimali per le diverse categorie. Istruzioni per la regolarizzazione di gennaio entro il 16.4.2024


Con la circolare n. 21  del 26 gennaio  2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni  minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024  per la generalità dei lavoratori dipendenti .

L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 

Limiti retribuzione giornaliera  - minimali e massimali  2024 

I minimi  retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi  nell'anno precedente  calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.

I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel  caso siano inferiori,  devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili). 

Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.

 Qui le tabelle complete. 

Anno 2024

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

598,61

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

56,87

La circolare ricorda che  non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.


Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere

Euro

Retribuzione giornaliera minima

31,60

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

55.008,00

Importo mensilizzato

€ 4.584,00

Anno 2024

Euro

Massimale annuo della base contributiva

€119.650,00.

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

€ 239,44

Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro

 €12.451,00


Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024 

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.





Fonte: INPS