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Ici e compensazione in f24



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 9/07/2007 n. 159


L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se, il contribuente, in sede di pagamento dell'Ici per l'anno 2006 tramite delega di pagamento, ha utilizzato in compensazione un credito Iva eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, spetta al Comune rimborsare la somma corrisposta in eccedenza.

Infatti il delegante (contribuente) ordina, infatti, al delegato (Agenzia delle Entrate) di pagare direttamente al delegatario (comune), mediante operazione di riversamento contabile.
Si estingue, in tal modo, l’obbligazione che il delegante ha nei confronti del delegatario e al contempo quella che il delegato ha nei confronti del delegante (quest’ultima relativa al credito Iva del contribuente nei confronti dell’erario).

L’Agenzia delle Entrate è chiamata ad operare la compensazione, così come indicato dal contribuente nel modello F24, da cui derivano le citate operazioni di riversamento e non ad una verifica delle effettive posizioni debitorie e creditorie relative all’imposta comunale.

Ogni determinazione relativa a tale ultima imposta spetta al comune, così come spetta sempre a quest’ultimo rimborsare le eventuali somme incassate in eccedenza rispetto all’importo ICI effettivamente dovuta dal contribuente.
Si ritiene, pertanto, che il comune non debba procedere al riversamento all'Agenzia delle Entrate dell’eccedenza di cui trattasi, e che in tal senso, infatti, non sono state predisposte particolari procedure.

OGGETTO: Interpello COMUNE DI …………Pagamento dell'ICI mediante Modello F24 - Compensazione - art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Fonte: Agenzia delle Entrate