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Sostituzione di apparecchi illuminanti nell'esercizio di attivita' commerciale



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 5/06/2008 n. 227


Secondo l'Agenzia delle Entrate l'ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta solo ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio, mentre l'attività alberghiera, esercitata dall'istante, anche se include la somministrazione e commercializzazione di prodotti all'interno della struttura turistica, non rientra nel “settore commercio” ma rappresenta un’attività tipica di servizi (codice ATECO 5510), di conseguenza non agevolabile.

Fonte: Agenzia delle Entrate