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Deduzioni IRAP per dipendente distaccato - chiarimenti



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 10/06/2008 n. 235


Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alla determinazione corretta delle deduzioni ai fini IRAP concernenti il cuneo fiscale e contributivo in caso di distacco del personale dipendente, e altri quesiti.

Le questioni sollevate:
  1. i criteri di applicazione delle deduzioni IRAP concernenti il cuneo fiscale e contributivo in caso di distacco del personale dipendente;
  2. le modalità di calcolo dell’incremento occupazionale nell’ipotesi di scelta, in via alternativa, tra la deduzione per incremento occupazionale, di cui all’art. 11, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 446/97, e le deduzioni IRAP relative al cuneo fiscale;
  3. la possibilità per il datore di lavoro che abbia in carico un apprendista, assunto poi in corso d’anno a tempo indeterminato, di poter beneficiare della deduzione del costo integrale dell’apprendista per il periodo in cui il lavoratore risulta assunto con tale tipologia di contratto e, successivamente, della deduzione di 2.000,00 euro, di cui all’art. 11, comma 4-bis.1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero delle deduzioni per il cuneo fiscale, parametrate ai giorni di effettivo impiego del lavoratore con contratto a tempo indeterminato;
  4. la possibilità di cumulo, nel limite massimo del costo del singolo dipendente, della deduzione base per incremento occupazionale (che potrebbe essere inferiore al costo del lavoro dell’anno in cui viene applicata la deduzione) con la deduzione di 2.000,00 euro prevista dall’art. 11, comma 4-bis.1, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Fonte: Agenzia delle Entrate