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Deduzione dal reddito d'impresa dei valori bollati fuori corso per tabaccai



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 4/07/2008 n. 281


L'Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in merito alle modalità di deduzione dal reddito d'impresa del costo dei valori bollati cartacei invenduti, in quanto dichiarati fuori corso, ovvero ciò è possibile o attraverso operazioni di svalutazione dei beni costituenti rimanenze o di estromissione degli stessi dal regime d'impresa.

In particolare, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di mantenere i beni in esame in regime d’impresa, troverà applicazione l’art. 92, comma 5, del TUIR, che riconosce la possibilità di procedere alla svalutazione dei beni costituenti rimanenze nei casi in cui il relativo valore normale risulti inferiore al valore unitario medio.
Nel caso di specie sarà, dunque, possibile dare rilievo alla differenza tra il costo di acquisto e il valore normale dei valori bollati ai fini della determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta in corso alla data in cui gli stessi sono stati dichiarati fuori corso (1° settembre 2007).

Nella diversa ipotesi in cui il contribuente ritenga di escludere i valori bollati dal regime d’impresa, risulterà applicabile il disposto dell’art. 85, comma 2, del TUIR, che disciplina le ipotesi di estromissione dal regime d’impresa dei beni indicati nel comma 1 in conseguenza della loro assegnazione ai soci ovvero della loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La norma in parola dispone, al riguardo, che: “Si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.

Fonte: Agenzia delle Entrate