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Controlli automatizzati - codici tributo per gli interessi sulle rate



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 10/07/2008 n. 289


L'Agenzia delle Entrate ha reso noto i nuovi codici tributo per il versamento degli interessi dovuti sui pagamenti rateizzati delle somme comunicate dall'Agenzia a seguito dei controlli automatizzati.

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli interessi sui pagamenti rateizzati delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed a seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1972, n. 633.

L’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 prevede, tra l’altro, la possibilità di rateizzare le somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed a seguito dei controlli automatici di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 ed all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1972, n. 633.
I commi da 1 a 5 del predetto articolo 3-bis prevedono che gli importi dovuti, se superiori a duemila euro, possono essere versati in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, possono essere dilazionati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro il contribuente è tenuto a fornire le garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia.

Le rate trimestrali successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sulle stesse sono dovuti interessi calcolati ad un tasso del 3,5% annuo. Inoltre, il successivo comma 6 stabilisce che le disposizioni previste dai commi da 1 a 5, si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

Per consentire il pagamento, mediante il modello F24, degli interessi dovuti sulle predette somme da rateizzare si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “9002”, denominato “Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme, di cui al codice tributo 9001, dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72”;
  • “9003”, denominato “Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme, relative ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale (codice tributo 9526), dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73”;
  • “9004”, denominato “Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme, relative a recupero IRPEF a tassazione separata (codice tributo 9527), dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73”. Tali codici tributo sono esposti nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta (nella forma “AAAA”) oggetto del controllo e nell’apposito campo il codice atto contenuto nella comunicazione inviata ai contribuenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dei già citati articoli 36-bis, del DPR 600/73, e 54-bis, del DPR 633/72.
I suddetti codici tributo sono operativamente efficace a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

Fonte: Agenzia delle Entrate