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Dichiarazioni integrative in favore del contribuente



Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 459/E del 2 Dicembre 2008


Con la risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un'istanza di rimborso. L'Agenzia ha precisato che la dichiarazione a favore del contribuente può essere presentata solo entro il termine di presentazione di quella successiva. Nel caso in cui ciò non sia più possibile per decorrenza dei termini, il contribuente può recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso da presentare entro 48 mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal pagamento del saldo.

Fonte: Agenzia delle Entrate