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Contribuenti minimi ulteriori chiarimenti



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 23 Aprile 2009 n. 108


E’ stato chiesto da più parti di fornire chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che reca disposizioni per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ai contribuenti che applicano il regime dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l’art. 2, comma 1, del DPR n. 696 del 1996 elenca tassativamente le operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (ad es. le prestazioni di calzolai e ricamatrici che non si avvalgono di collaboratori o dipendenti, le prestazioni dei tassisti, le cessioni di tabacchi ecc.).

In generale, la soppressione dell’obbligo del rilascio del documento fiscale risponde all’esigenza di non imporre agli operatori economici adempimenti che potrebbero risultare gravosi e privi di rilevanza ai fini di controllo. I soggetti che effettuano le operazioni in argomento sono comunque tenuti ad osservare gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Per converso, i soggetti che applicano il regime dei minimi godono di specifiche semplificazioni e agevolazioni.
In particolare, ai sensi del comma 109, della legge n. 244 del 2007, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972. Essi, tuttavia, mantengono l'obbligo di certificare i corrispettivi.

Le due normative sopraccitate dispongono esoneri e obblighi tra loro diversi e, a prima vista, difficilmente conciliabili. Considerando, tuttavia, che il regime dei minimi è stato introdotto per semplificare al massimo gli adempimenti a carico dei contribuenti interessati, sarebbe paradossale che questi ultimi debbano rinunciare ai particolari esoneri documentali, ossia a semplificazioni di cui già fruiscono in ragione della particolare attività esercitata.

Per motivi d’ordine logico-sistematico, pertanto, si ritiene che i soggetti di cui all’art. 2 del DPR n. 696 del 1996, già esonerati dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, possano, ove ne abbiano i requisiti, accedere al regime dei “minimi” continuando a fruire dell’esonero e ottemperando all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del DPR n. 633 del 1972.

In altre parole i soggetti in argomento potranno continuare a beneficiare dell’esonero dall’obbligo di documentare i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, salvo richiesta del cliente, sempre che ottemperino all’obbligo di annotarli, complessivamente, nel registro dei corrispettivi entro il giorno, non festivo, successivo.

L’obbligo di registrazione, da assolvere in alternativa alla certificazione dei corrispettivi, è, infatti, funzionale alla necessità di monitorare i ricavi conseguiti dal contribuente, al fine di verificare l’eventuale superamento del limite dei 30.000 euro, che costituisce requisito necessario per la permanenza nel regime agevolato.

Del resto la circolare n. 7 del 2008, ha già chiarito che l’esonero dall’obbligo di registrazione non esclude che i contribuenti minimi possano, comunque, tenere i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Fonte: Agenzia delle Entrate