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Consorzi ed esenzione IVA



Agenzia delle Entrate - Circolare del 8 Maggio 2009 n. 23


L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione. In particolare, nel delineare la fattispecie esente l’articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, fa riferimento alle sole strutture associative di tipo consortile, inoltre, richiede che i consorziati che fruiscono di prestazioni esenti siano caratterizzati dal permanere dell’indetraibilità per un tempo più lungo del periodo d‘imposta; peraltro, consente che detti consorziati svolgano in minima percentuale attività imponibili.

INDICE
PREMESSA
1. Regime di esenzione per le operazioni infragruppo e simili (articolo 6, commi da 1 a 3-bis, legge 13 maggio 1999, n. 133)
1.1 Requisito soggettivo
1.2 Requisito oggettivo
2. Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972)
2.1 Requisiti soggettivi
2.1.1 I consorzi e le strutture consortili
2.1.2 I consorziati
a) Limitato diritto a detrazione
b) Periodo in cui verificare la percentuale di detraibilità: il triennio solare di riferimento
c) Consorziati non residenti
2.2 Requisito oggettivo

Fonte: Agenzia delle Entrate