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Entrata nel regime dei minimi e chiusura dei conti con IRAP



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 27 Maggio 2009 n. 132


Secondo quanto stabilito per l'applicazione del regime dei minimi i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, "...partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro (…).
In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito”.

Sebbene la norma in esame faccia esclusivo riferimento alla “formazione del reddito dell’esercizio precedente”, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa esplichi efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Troveranno, pertanto, applicazione anche ai fini IRAP i chiarimenti forniti sul punto nella circolare del 21 dicembre 2007 n. 73/E al paragrafo 4.2.

Fonte: Agenzia delle Entrate