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Deducibilita' degli interessi passivi deroga all'art. 96 tuir



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 3 Agosto 2009 n. 200


L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, ribadendo che le società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, possono dedurre integralmente gli interessi passivi, in deroga all’art. 96 del Tuir, purché gli interessi siano inerenti all’attività d’impresa.

Inoltre il generico riferimento effettuato dalla norma porterebbe a ritenere che, per godere dell’esclusione dall’applicazione dell’articolo 96 del TUIR, le sopra citate attività possano essere esercitate anche in via non esclusiva. Tuttavia, per evitare che il predetto regime di esclusione si estenda anche a soggetti che svolgono sostanzialmente attività diverse da quelle che l’articolo 96 del TUIR ha inteso agevolare, si è dell’avviso che l’esercizio delle attività che la norma richiama debba
essere esercitato in via prevalente.

A tal fine, si ritiene che la prevalenza debba essere accertata facendo riferimento al volume dei ricavi conseguiti. Pertanto, qualora il volume di ricavi derivanti dalle attività indicate nel comma 5 dell’articolo 96 del TUIR (nella fattispecie, la gestione di impianti per lo smaltimento e la depurazione) sia superiore a quello relativo all’attività cui invece è applicabile il regime di indeducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati (nella fattispecie, la gestione operativa del servizio farmaceutico), la società dovrà ritenersi esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR e potrà, conseguentemente, dedurre per intero gli interessi passivi ed oneri assimilati derivanti da rapporti aventi causa finanziaria.

Fonte: Agenzia delle Entrate