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Imposta sugli intrattenimenti - istituiti i codici tributo



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 9 Dicembre 2009 n. 282


L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di recupero dell’IVA connessa all’imposta sugli intrattenimenti.

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di recupero dell’IVA connessa all’imposta sugli intrattenimenti, di cui all’articolo 74, comma 6 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633

L’articolo 14 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti, stabilisce che “le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA”.

Per consentire il versamento delle somme dovute, a titolo di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “9711” denominato “Recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi”
  • “9712” denominato “Recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti – Sanzioni”
I suddetti codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, sono esposti nella “Sezione Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,  con indicazione nel campo “Codice ufficio” dell’ufficio competente evidenziato nell’atto e nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Fonte: Agenzia delle Entrate