Archivio per Categorie
Archivio per Anno

Invio telematico dei corrispettivi per le imprese di grande distribuzione



Agenzia delle Entrate - Circolare del 25 Gennaio 2010 n. 2


Vademecum in arrivo per le imprese della grande distribuzione organizzata che hanno scelto di trasmettere in via telematica i dati sulle somme incassate giornalmente dai loro punti vendita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
L’articolo 1, commi 429 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) disciplina la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano del settore della grande distribuzione. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171) ha dato attuazione a tale disciplina, definendo le modalità e i termini per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il citato provvedimento dell’8 luglio 2005 è stato sostituito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009. Con tale provvedimento, oltre a ridefinire le modalità e i termini per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi, è stata, di fatto, data anche attuazione al comma 430-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che delega il Direttore dell’Agenzia delle entrate ad individuare le imprese cui torna applicabile la disciplina sulla trasmissione telematica dei corrispettivi introdotta dalla legge finanziaria 2005 e che, pertanto, possono avvalersi della predetta facoltà beneficiando dell’esonero dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
Tanto premesso, con la presente circolare s’intende illustrare le principali novità introdotte dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009. Per gli ulteriori aspetti non innovati da quest’ultimo provvedimento, restano valide le indicazioni contenute nella circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006.

Fonte: Agenzia delle Entrate