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Sigle e abbreviazioni ok per la detrazione delle spese dei medicinali



Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 17 Febbraio 2010 n. 10


L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle indicazioni nei documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali che consentono di fruire dei benefici IRPEF.

I documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
In particolare, riguardo alle indicazioni “omeopatico” si rileva che il d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, qualifica omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”.

Riconosciuta, quindi, la natura di medicinale ai prodotti in discorso, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.

Con riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali), la scrivente si è già  pronunciata con risoluzione n. 218/E del 12 agosto 2009, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it, chiarendo che per
l'indicazione della natura del prodotto venduto possa essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenica".

Per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Con riferimento alle sigle SOP e OTC si osserva che il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, al Titolo VI, reca la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura degli stessi.

In particolare, l’art. 87, lett. e), del decreto legislativo, che individua le classi dei medicinali sulla base delle modalità di fornitura, prevede la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Le sigle SOP e OTC attengono quindi ad una specifica categoria di medicinali che è disciplinata espressamente dal d. lgs. n. 219 del 2006.

Ciò considerato, si ritiene che lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica soddisfi il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle sopra citate SOP o OTC.

Per quanto concerne le altre diciture, si ritiene che l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla menzione per esteso di tali termini.

Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, si ricorda che la normativa fiscale in discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.

Resta inteso che, a seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.

Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Fonte: Agenzia delle Entrate