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La disciplina dei contratti di locazione



Il testo della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 aggiornato con le ultime modifiche apportate dal DL del 30.04.2019 n. 34 (Decreto Crescita)


La Legge del 9 Dicembre 1998 n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, regola le modalità di stipula dei contratti di locazione e il rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

In allegato il testo della Legge contenente le disposizioni aggiornate con le ultime modifiche apportate dal Decreto Crescita (DL del 30.04.2019 n. 34), tra queste segnaliamo:

  • Contratti 3+2 durata rinnovi
    attraverso una norma di interpretazione autentica, è stato chiarito che nel caso di contratti a canone concordato (3+2), alla scadenza del periodo di proroga biennale, in mancanza di comunicazione delle parti, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni (per un ulteriore biennio).

CAPO I LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO 

  • Art. 1. - Ambito di applicazione 
  • Art. 2. - Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione 
  • Art. 3. - Disdetta del contratto da parte del locatore

CAPO II CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE

  • Art. 4. - Convenzione nazionale 
  • Art. 4-bis - Tipi di contratto 
  • Art. 5. - Contratti di locazione di natura transitoria

CAPO III ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO 

  • Art. 6. - Rilascio degli immobili 
  • Art. 7. - Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

CAPO IV MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI 

  • Art. 8. - Agevolazioni fiscali 
  • Art. 9. - Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare 
  • Art. 10. - Ulteriori agevolazioni fiscali 
  • Art. 11. - Fondo nazionale

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI 

  • Art. 12. - Osservatorio della condizione abitativa 
  • Art. 13. - Patti contrari alla legge 
  • Art. 14. - Disposizioni transitorie e abrogazione di norme 
  • Art. 15. - Copertura finanziaria

Fonte: Parlamento Italiano