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Maggiorazione dell'aliquota Irap e dell'addizionale regionale per alcune Regioni



Maggiorazioni dell’aliquota dell'Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, per le Regioni lazio, Campania, Molise e Calabria - Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 Luglio 2010.


Con un comunicato stampa di ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per le regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004.

Pertanto, per l’anno d’imposta 2010, in queste regioni si applicano le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta ragionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti.

L’Agenzia delle Entrate comunica che la maggiorazione avrà effetto sull’acconto dell’Irap da effettuare a novembre 2010 che dovrà essere determinato:
  • con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali;
  • con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.
Dall’importo dovuto su base annuale, calcolato con queste modalità, andrà sottratto quanto versato in occasione del primo acconto sul quale la maggiorazione non era applicabile.

Per quanto riguarda l’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale IRPEF, l’Agenzia delle Entrate precisa che lo stesso produce effetti a regime a partire dal 2011.
Per questo motivo, nel 2010 sono interessati dall’aumento solo i lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno.
In relazione a questi ultimi, i datori di lavoro trattengono in sede di conguaglio l’importo dell’addizionale regionale 2010, applicando l’aliquota maggiorata dell’1,70, e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2009, alle quali si applica la previgente aliquota dell’1,40.

Roma, 2 luglio 2010

Fonte: Agenzia delle Entrate