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Paga l'Irap lo Studio Associato che si avvale di una società di servizi



Con Sentenza della Cassazione del 28 Aprile 2010 n. 10151, viene ribadito che, al fine dell’assoggettamento ad IRAP degli Studi Associati, rileva la circostanza di ricorrere in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, al lavoro di terzi per la fornitura di tutti necessari servizi.


Da quanto emerge dalla Sentenza, il ricorso in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, da parte di uno Studio Associato, al lavoro di terzi (Società di servizi) per la fornitura di tutti i servizi necessari (dalla telefonia al segretariato), integra il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, essendo irrilevante che la struttura di supporto, posta a sostegno e potenziamento della attivita' professionale, sia fornita da personale dipendente o da un terzo su base di un contratto di fornitura.


Fonte: Corte di Cassazione