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La ritenuta del 10% sui bonifici per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie (sui bonifici per 36% e 55%)



Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 Luglio 2010 n. 40 vengono forniti chiarimenti sulle regole per la ritenuta del 10 per cento (10%), a titolo di acconto d’imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, ovvero sui bonifici per 36% e 55%.


L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle ritenuta del 10% che, a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA devono applicare all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti relativi a spese per interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio.

Viene precisato che la ritenuta del 10 per cento, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell’Iva.
In questo caso, per esigenze di semplificazione, l’aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione.
La Circolare evidenzia che le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l’Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’Iva compreso nell’importo del bonifico, né l’aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d’acconto del 10 per cento è costituita dal totale del bonifico decurtato dell’Iva del 20%.

Esempio di calcolo:

Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta del 10% dopo lo scorporo di una IVA presunta del 20%:

Importo Totale Fattura di euro 8.000 + IVA 10% = euro 8.800,00

La banca scorpora il 20% dell'Iva presunta per determinare l'imponibile: 8.800/120*100 = euro 7.333,33
e calcola la ritenuta del 10% su tale importo = euro 733,33.

Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di euro 8.066,67.

Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomìni, che operano la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi - per evitare che l’impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.

Indice della Circolare del 28/07/2010 n. 40:

Premessa
Base imponibile su cui operare la ritenuta
Somme già assoggettate a ritenuta
Decorrenza dei termini per l’effettuazione degli adempimenti
Quesiti specifici

Fonte: Agenzia delle Entrate