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Lavoro Straordinario e imposta sostitutiva del 10% solo se correlato a incrementi di produttività



Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 27/09/2010 n. 47


L'Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente che il regime agevolativo consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originaria formulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008.

Negli anni 2009 e 2010
le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività.

In merito alla prova della correlazione tra straordinario e parametri di produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49 del 2008 in relazione alle altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato affermato che tale correlazione deve essere documentata dall’impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta.

Infine viene precisato che anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.

Fonte: Agenzia delle Entrate