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Recupero tassazione su compensi per lavoro straordinario e lavoro notturno più facile



La detassazione per lavoro straordinario e lavoro notturno nelle Dichiarazioni 2011; il recupero della maggiore tassazione su compensi per incrementi di produttività per lavoro notturno e lavoro straordinario diventa più semplice con la Dichiarazione 730/2011 o Unico 2011, questo quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27/09/2010 n. 48


Attraverso il 730/2011 o il Modello Unico 2011, i lavoratori dipendenti potranno recuperare la maggiore Irpef pagata nel 2008 e 2009 sui compensi per gli incrementi di produttività, assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10%. Si ricorda che la tassazione agevolata è applicabile, per il 2009 e il 2010, anche alle retribuzioni incassate a titolo di lavoro straordinario, lavoro notturno e turni, a condizione che le prestazioni lavorative alla base siano collegate a un incremento della produttività dell'impresa.
Questi i chiarimenti della presente Circolare (n. 48 del 27/09/2010) e della Circolare n. 47 dell'Agenzia delle Entrate.

Per poter fruire dell'agevolazione, la risoluzione n. 83/2010 a suo tempo aveva precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori potessero applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso.

Tuttavia, viste le numerose difficoltà operative, esposte dalle associazioni dei datori dei lavoro, dai sindacati e dalla Consulta dei CAF, in merito agli adempimenti per consentire ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata, l'Agenzia ha dato la possibilità di poter adottare una procedura che consenta di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati.

In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni;
il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

Breve riassunto della Normativa sull'agevolazione:

L’articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008, ha introdotto per il secondo semestre del 2008, un’imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività).

Rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che “l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa” (indicazioni fornite dalla Circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, il punto 6)

Anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, semprechè le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa, rientrano nell’ambito applicativo della normativa in esame.In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.

Conseguentemente, il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno, così come precisato dalla circolare. Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.

Infine, il regime agevolativo in esame deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008.

A questo proposito si vedano i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 47/E del 27/09/2010

L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l’anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000 lordi nell’anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009).

Fonte: Agenzia delle Entrate