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Comunicazione Black List: Nessuna sanzione per eventuali errori commessi



Gli eventuali errori commessi in sede di primo invio delle comunicazioni relative alle operazioni effettuate con soggetti black list, non sono sanzionabili, a condizione che le violazioni vengano sanate inviando una comunicazione integrativa entro il 31 gennaio 2011; questo il chiarimento dell'Agenzia con Circolare del 28/10/010 n. 54


In sede di prima applicazione della nuova disciplina, ovvero in sede di compilazione e invio della Comunicazione delle operazioni effettuate con i soggetti Black list, nel trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale, e nei mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile, è possibile incorrere in errori;
per questo motivo l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con Circolare del 28 ottobre 2010 n. 54, che non verranno applicate sanzioni a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.

Si ricorda che, l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 – convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – rubricato “Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’ ”, (in seguito, “decreto-legge”) ha introdotto, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (Paesi black list).

In particolare, dette operazioni devono essere indicate in apposito modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate