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Contribuenti minimi e indeducibilità dell’immobile strumentale



Chiarimenti, forniti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 30/11/2010 n. 123, in merito alla riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in caso di fuoriuscita dal regime e sulla deducibilità o meno dell’immobile strumentale


L’Agenzia delle Entrate precisa che in base all’articolo 54, comma 2, del Tuir, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell’ammortamento, se l’atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31 dicembre 2009. Quindi a partire dal 1° gennaio 2010, il minimo lavoratore autonomo non può dedurre per cassa il costo di acquisto dell’immobile strumentale.

Per ragioni di ordine logico e sistematico, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, si ritiene che la stessa limitazione trovi applicazione anche per un professionista che rientri nel regime dei minimi.

Si ricorda, infine, che la scelta del contribuente di far rientrare l’immobile tra i beni relativi all’attività professionale comporterà che, in caso di successiva eventuale fuoriuscita del bene dalla sfera professionale per effetto di cessione a titolo oneroso o destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all’arte o professione, l’intero corrispettivo ovvero l’intero valore normale dell’immobile concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del TUIR.

Fonte: Agenzia delle Entrate