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Comunicazioni Black list obbligatorie anche per le stabili organizzazioni



Obbligo di invio delle comunicazioni da parte delle stabili organizzazioni che le imprese italiane istituiscono in Stati a fiscalità privilegiata (paesi Black list), al fine di intrattenere rapporti con operatori ivi localizzati, questi i chiarimenti dell’Agenzia con Risoluzione del 29/11/2010 n. 121


Anche gli scambi di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato, devono ritenersi soggetti all’obbligo di comunicazione, questo quanto chiarito dall'Agenzia con Risoluzione del 29/11/2010 n. 121

Viene stabilito il principio secondo cui anche le operazioni intercorse con la stabile organizzazione situata in un Paese a fiscalità ordinaria sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010, se la predetta stabile organizzazione fa capo ad un soggetto economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.

Il predetto principio appare coerente con la realtà economica e giuridica sostanziale, in base alla quale la stabile organizzazione costituisce un’articolazione della casa madre e non un soggetto distinto dalla medesima.

Fonte: Agenzia delle Entrate